Multa dell'Antitrust di 9 milioni di euro alle
società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L.
ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette
che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale,
tramite i cosiddetti dark patterns.
L’Autorità garante ha accertato che le società,
nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto
ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito
condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i
consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta
inconsapevolmente.
A tal fine, eDreams ha presentato l’offerta di
Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui
vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e
di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta
d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre
è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli
sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo
poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in
funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti
metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime.
La libera scelta del consumatore è risultata compromessa anche
perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa
dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in
possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita
previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale
prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo
dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione
preventiva. Queste condotte, configurando una pratica che presenta
profili di ingannevolezza e di aggressività, integrano violazioni
degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26,
lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l’irrogazione
di una sanzione pari a 6.000.000 euro. L’Autorità ha inoltre
accertato che le società hanno ostacolato l’esercizio del diritto
di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del
periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime,
attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il
servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica
commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e
26, lettera f), del Codice del consumo, e ha portato a una
ulteriore sanzione pari a 3.000.000 euro.