Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: “Riaprono i negozi di
abbigliamento, vestiti da sanificare sempre”.Ecco il testo
integrale dell’ordinanza emanata questa notte dal governatore
Solinas: riaprono parrucchhieri, estetisti, tatuatori e anche
negozi di abbigliamento. Ma sanificazioni sempre, dopo che ogni
singolo vestito viene provato dal cliente. “I titolari degli
esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che
siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri
clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita”.L’ordinanza
di Solinas, ecco il testo:Nell’ambito del territorio regionale, in
considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità
Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che questo non superi la soglia
di 0,50, nelle more della pubblicazione da parte del Ministero
della Salute degli ulteriori indicatori previsti dal D.M.S. in data
30 aprile 2020, è consentita la riapertura delle attività
inerentiservizi alla persona ( quali, a titolo di mero esempio,
saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ), nel rispetto delle
prescrizioni previste nel Documento tecnico su ipotesi
dirimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2
nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di
altri trattamenti estetici, realizzato dall’INAIL in collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020
dalComitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione
Civile nazionale, con leseguenti ulteriori condizioni:a) L’accesso
ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente
peressere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia
all’interno per qualsiasi altra ragionesia all’esterno in attesa di
farvi ingresso;b) Le postazioni di lavoro all’interno delle
strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da
garantire sempre una distanza di almeno due metri trapersone;c)
Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le
attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere
accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei
prodottisanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere
utilizzati solo teli, camici oasciugamani monouso;d) Gli operatori
ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di
indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori
dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e
sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente;e) Dopo ogni chiusura
dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura,
ilocali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti
certificati. Sono fatti salvieventuali protocolli o linee-guida
adottate in senso più restrittivo a livello nazionalecon le
rispettive associazioni di categoria.Ai fini dell’applicazione del
presente articolo, fino alla pubblicazione dei valori rilevati
degliindicatori previsti dal Decreto del Ministro della Salute in
data 30 Aprile 2020, si fariferimento all’indice di trasmissibilità
Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto Superiore diSanità per
ciascuna regione.I Sindaci che valutino necessario e/o opportuno ai
fini della miglior tutela della salutepubblica sul proprio
territorio il mantenimento della chiusura delle attività di cui
alpresente articolo, possono disporre con propria ordinanza detta
misura, dandonecomunicazione alla Regione.Art. 2) Nell’ambito del
territorio regionale, in considerazione del valore calcolato
dell’indice ditrasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,48 e fino a che
questo non superi la soglia di 0,50,nelle more della pubblicazione
da parte del Ministero della Salute degli ulteriori
indicatoriprevisti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, è consentita
la riapertura degli esercizicommerciali di vendita di
abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto
deldistanziamento personale e del divieto di assembramento. In
particolare, l’accesso alnegozio dovrà essere consentito ad un
numero di clienti non superiore al numero diaddetti alla vendita e
comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza
dialmeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti
all’interno delle strutture hannol’obbligo di indossare adeguati
dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherinechirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti
andranno opportunamentearieggiati tra un turno e l’altro di accesso
al negozio ed infine sanificati prima dellasuccessiva riapertura. I
titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione
deiprodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a
contatto con altri clienti,preventivamente alla loro rimessa in
vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì,mettere a
disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni
idroalcolicheper l’igienizzazione delle mani.Ai fini
dell’applicazione del presente articolo, fino alla pubblicazione
dei valori rilevati degliindicatori previsti dal Decreto del
Ministro della Salute in data 30 Aprile 2020, si fariferimento
all’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pubblicato dall’Istituto
Superiore diSanità per ciascuna regione.I Sindaci che valutino
necessario e/o opportuno ai fini della miglior tutela della
salutepubblica sul proprio territorio il mantenimento della
chiusura delle attività di cui alpresente articolo, possono
disporre con propria ordinanza detta misura, dandonecomunicazione
alla Regione.Art. 3) Sono soppressi gli articoli 23 e 24
dell’ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020.Art. 4) Le disposizioni
della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14
maggio2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e
salvo ulteriori, diverseprescrizioni, anche di segno contrario, che
dovessero rendersi necessarie in dipendenzadell’andamento della
curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata
daicompetenti organi dell’amministrazione e delle aziende.La
presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul
sito istituzionale della Regione esul B.U.R.A.S. La pubblicazione
ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge,
nei confronti ditutti i soggetti coinvoltiSalvo che il fatto non
costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi
di cui alla presenteordinanza è sanzionata come per legge (art. 4
del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
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