Ecco l’ordinanza della Regione sulla zona bianca: tutte
le nuove regole
Il provvedimento firmato questa notte dal presidente
Solinas
Il presidente della Regione Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza che regola l’applicazione della cosiddetta zona bianca in Sardegna.
Il testo del provvedimento è stato diffuso questa notte.
L’ordinanza entra in vigore oggi.
Di seguito gli articoli con le varie disposizioni che l’ordinanza prevede per il contenimento della pandemia di coroavirus.
Art.1)
Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del
distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle
linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne
l’esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento
epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è
consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per
le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito
della dichiarazione di rischio di diffusione virale – la riapertura
delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore
23.00;
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli
esercizi fino alle ore 21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati
a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze –
d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai
rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore
della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte,
con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
– palestre, scuole di danza (senza contatto);
– centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
– musei e luoghi della cultura.
Art.2)
Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle
Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto
divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria
residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle
ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause
esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone
c.d. “gialle”.
Art.3)
È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per
l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche
all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche
fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di
natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i
bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale
riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche
vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi
un distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Art.4)
A far data dal 1° marzo 2021 e salva l’adozione di ulteriori
provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati
epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata
dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in
zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso
– continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020,
n.35, con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta
eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente
ordinanza;
Art.5)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente
ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021;
Art.6)
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a
far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga
esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno
contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza
dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà
costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione
e delle aziende.
Art.7)
In ossequio al principio di leale collaborazione tra le
Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del
Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della
presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul
territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul
rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle
ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della
diffusione epidemiologica del virus.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata
osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è
sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio
2020).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, ed agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Lunedì, 1° marzo 2021
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