Addio Buddha Beach, stop definitivo
alle danze sul litorale quartese. Tra manufatti da demolire e
violazione della convenzione, il Tar ha stabilito che è valido il
certificato di inagibilità della discoteca sul lungomare di Flumini
che spopolava tra i giovani dell’area vasta di Cagliari nei primi
anni 2000.La storia. Il locale
di Stella di Mare 1, di proprietà del Comune di Quartu, venne
affidato in concessione alla società Paradiso di Maurizio Ventre e
poi passa alla società Buddha Beach Giancarlo
Dessì.Nella primavera del
2014, la Buddha Beach affitta a un’altra società, la Al Kimiya, il
ramo d’azienda con oggetto la discoteca, comprendente un
parcheggio, una pista da ballo, due bar e relative
pertinenze.Ma nel pieno
dell’estate la musica si ferma. Il Comune di Quartu decide di
vietare la prosecuzione dell’attività di pubblico intrattenimento e
svago e somministrazione di alimenti e bevande nel locale (l’ “Al
Kimiya”) perché, dopo la dichiarazione di inagibilità da parte del
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, vengono dichiarate “venute
meno le condizioni necessarie per l’esercizio
dell’attività”.La ditta si
rivolge al Tar per la revoca del provvedimento, ma i giudici lo
respingono in quanto l’immobile è inagibile “perché fondato su un
ordine demolitorio ormai definitivo” e il certificato di agibilità
dev’essere negato…non solo per ragioni inerenti il profilo igienico
sanitario… ma anche in relazione alla non conformità rispetto al
progetto approvato, e ciò perché non ha alcun significato
dichiarare agibile un locale non conforme alla disciplina
urbanistico edilizia e oggetto di provvedimenti
demolitori”.I giudici hanno
anche rilevato un inadempimento alla convenzione stipulata tra il
Comune e la società Buddha Beach, in quanto quest’ultima “si era
impegnata alla sistemazione della recinzione e alla creazione di
spazi da destinare a verde attrezzato, giochi acquatici, punti di
ristoro e servizi ha di fatto realizzato una discoteca, modificando
così unilateralmente l’oggetto dell’atto consensuale”, aggiungendo
che “è…del tutto pretestuoso ritenere che l’attività di discoteca
potesse ricomprendersi tra le possibilità di utilizzo delle aree e
delle infrastrutture…, ove si dice testualmente che “La Società
Concessionaria non potrà fare uso delle aree e delle infrastrutture
se non per gli scopi secondo cui la concessione stessa è stata
chiesta e conseguentemente disposta dal Comune, e precisamente: per
svolgere attività nei settori sport, cultura, divertimento, tempo
libero, turismo, ambiente, con le finalità di contribuire allo
sviluppo democratico, culturale e civile dei cittadini…”. Si
tratta, invero, di finalità di utilizzo dell’area che espressamente
presupponevano una corretta attuazione del progetto…che, invece, è
concretamente mancata per avere la ricorrente, fin dal 2001,
realizzato una discoteca all’aperto utilizzando a tale fine l’arena
spettacoli e i blocchi servizi realizzati col 1° stralcio
funzionale delle opere. Non solo. Tale attività difforme
dall’accordo convenzionato è stata posta in essere dalla ricorrente
attraverso la realizzazione di manufatti non previsti nel progetto
approvato”.
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