Red

Solinas bocciato dal Tar. La Regione ha impugnato l’ordinanza
ministeriale del 22 gennaio ed ha chiesto la valutazione di dati
successivi. Sennonché - come già abbiamo detto - i provvedimenti
amministrativi si assumono sulla base delle risultanze acquisite
all’istruttoria, non dei dati successivi. Questa mi pare, in
estrema sintesi, la ragione del rigetto. I dati invocati dalla
regione potranno formare oiggetto della prossima ordinanza, Quindi
tutti allegri e tranquilli, sabato si torna in zona gialla.
Con riserva di tornarcim ecco subito il decreto del
Presidente del Tar con la motivazione.
Pubblicato il 02/02/2021 N. 00025/2021 REG.PROV.CAU. N.
00083/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso
numero di registro generale 83 del 2021, proposto dalla Regione
Sardegna - in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero
della Salute, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero
della Salute, Cabina di regia di cui al D.M. 29.5.2020, in persona
del legale rappresentante pro tempore, e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri,- Dipartimento della Protezione Civile-
Comitato Tecnico scientifico- in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Cagliari, 2/2/2021 N. 00083/2021
REG.RIC.
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2/7 presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono
domiciliati per legge (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.); per
l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza
del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021, recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sardegna”; - del verbale
del 22 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al decreto del
Ministro della Salute 29 maggio 2020 in essa richiamato e relativi
allegati; - della nota del 22 gennaio 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 in essa richiamato,
ove pertinente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o
comunque connesso e, in particolare, dell’eventuale provvedimento
di proroga o mantenimento della Sardegna in zona arancione anche
per la seconda settimana. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla
Regione ricorrente, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.; Visto il
decreto monocratico n. 24 del 31 gennaio 2021 con il quale sono
stati chiesti al Ministero della Salute chiarimenti: - sulle
ragioni che hanno determinato la permanenza della Regione Sardegna
per un’altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i
dati riguardanti le altre Regioni; - sui criteri automatici, o con
margini di discrezionalità, seguiti per l’assegnazione alle Regioni
di una colorazione, anche in sede di aggiornamento (come quello che
è stato fatto il 29 gennaio), nonché sulla valutazione (automatica
o discrezionale) sul numero dei giorni minimi di valutazione
favorevole necessari per il passaggio in una colorazione meno
restrittiva; 2/2/2021 N. 00083/2021 REG.RIC.
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3/7 - sulle valutazioni eventualmente fatte sui dati trasmessi
dalla Regione Sardegna ai fini di ottenere il reinserimento in zona
gialla, anche con riferimento all’attivazione dei nuovi posti di
terapia intensiva; Vista la memoria depositata in giudizio
dall’Avvocatura dello Stato; Vista la successiva memoria depositata
in giudizio dalla Regione Sardegna; Considerato che il ricorso,
alla luce della documentazione e degli atti depositati, non appare
assistito, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare,
da sufficienti elementi di fondatezza per i seguenti motivi: - la
Regione Sardegna è stata assegnata in zona arancione, con ordinanza
del Ministro della Salute in data 22 gennaio 2021, in base alle
risultanze delle valutazioni fatte, nella stessa data, dalla Cabina
di Regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario e dal
Comitato Tecnico Scientifico; - nella fattispecie sono state
applicate le nuove disposizioni volte a contrastare il diffondersi
dell’epidemia da Covid-19 dettate con il decreto legge 5 gennaio
2021 n. 1, con cui sono stati introdotti nuovi parametri di
classificazione delle regioni a maggiore rischio epidemiologico, e
con l’art. 1, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2,
nonché con il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale, sulla base dei
parametri introdotti dai citati decreti legge, sono state
individuate 4 zone con diverse colorazioni (giallo, arancione,
rosso e bianco) con le relative misure per il contenimento
dell’epidemia; - in particolare, per quel che qui interessa, è
stata prevista l’assegnazione della c.d. “zona arancione”, alle
regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza settimanale
dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, che si
collocano in uno scenario almeno di “tipo 2” (con riferimento al
valore del RT), con un livello di rischio almeno “moderato”, ovvero
che si collocano in uno scenario di “tipo 1” e con un livello di
rischio “alto”; - la classificazione del rischio del diffondersi
dell’epidemia (molto bassa, bassa, moderata, alta, molto alta), è
individuata sulla base degli indicatori 2/2/2021 N. 00083/2021
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4/7 di cui al D.M. 30 aprile 2020, monitorati dalla citata Cabina
di Regia di cui al D.M. 29 maggio 2020, che consentono una
classificazione settimanale della situazione regionale; -
l’applicazione dei nuovi parametri è effettuata mediante uno schema
che prevede l’assegnazione del colore in modo automatico sulla base
della probabilità e dell’impatto accertati in base ai dati oggetto
del rapporto settimanale dell’ISS che, sulla base delle
segnalazioni trasmesse, indica il rischio epidemiologico delle
regioni in base a diversi indicatori; - la Regione Sardegna è stata
assegnata in zona arancione, come si evince dallo schema riportato
alla pagina 2 del verbale della riunione della Cabina di Regia del
22 gennaio 2021, perché, sulla base dei suddetti parametri
predeterminati, è risultata “alta” la classificazione complessiva
del livello di rischio, accertato con i dati dell’incidenza dei
casi su 100.000 abitanti (rispettivamente 203,81 e 78,57 nei 14
giorni e nei 7 giorni di rilevazione); con il dato di RT (di 0,95)
e con l’indicatore 1 della compatibilità RT sintomi puntuale con
gli scenari di trasmissione; - la Regione Sardegna è stata quindi
assegnata in zona arancione facendo applicazione dell’art. 2 del
citato DPCM secondo cui le misure previste per la “zona arancione”
sono applicate alle regioni nel cui territorio si manifesti
un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni
100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di “tipo 1” e
con un livello di rischio “alto”; - tali dati e tali parametri,
accertati nel previsto periodo di rilevazione, non sono risultati
successivamente erronei; - non può condividersi la tesi sostenuta
dalla Regione secondo cui la classificazione in zona arancione
della Sardegna è stata determinata da una valutazione discrezionale
ed immotivata degli organi tecnici dell’Amministrazione posto che
tale valutazione è frutto dell’applicazione della suindicata
tabella e, per quanto riguarda la classificazione del rischio (che
indubbiamente è stata decisiva per l’assegnazione della Sardegna in
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5/7 zona arancione), è frutto dell’applicazione di numerosi criteri
— per lo più automatici o che comunque sono espressione di
discrezionalità tecnica (che non può essere sindacata se non quando
manifestamente illogica)– elaborati con un algoritmo, che sono
stati scelti per monitorare l’andamento dell’epidemia e riguardano
diversi ambiti: la capacità di raccolta dati delle singole regioni,
di testare i casi sospetti, la possibilità di garantire adeguate
risorse per contact tracing, isolamento e quarantena nonché la
tenuta dei servizi sanitari; - in particolare per la Regione
Sardegna, nel periodo di rilevazione, erano risultati peggiorati
quattro indicatori importanti: la percentuale di occupazione dei
posti letto nelle terapie intensive, l’incidenza dei casi attivi
ogni 100.000 abitanti, l’andamento dei focolai e la completezza e
la velocità di trasmissione dei dati; - la percentuale di
occupazione dei posti letto in terapia intensiva, sempre nel
periodo di riferimento, era salita al 31%, un punto percentuale
sopra la soglia di allerta del 30%, e tale dato solo
successivamente è stato migliorato con la discesa sotto la soglia
del 30%; - con una probabilità di diffusione moderata e un impatto
alto, la classificazione del rischio è stata quindi definita “alta”
e la Regione Sardegna è stata pertanto classificata in zona
arancione; - nella successiva riunione del 29 gennaio la Cabina di
Regia, dopo aver esaminato i nuovi dati del report riguardante il
periodo di rilevazione 18/24 gennaio 2021, ha espressamente
esaminato la richiesta della Regione Sardegna di ottenere una
“nuova classificazione… al fine di alleviare le misure di
contenimento attualmente previste” ed ha confermato il
“miglioramento della situazione con attuale classificazione a
rischio basso con una trasmissibilità compatibile con uno scenario
di tipo 1, coerente con un riposizionamento del livello di
mitigazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa
vigente”; 2/2/2021 N. 00083/2021 REG.RIC.
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6/7 - la normativa vigente (articolo 1, comma 16-ter, del
decreto-legge n. 33 del 2020, convertito in legge 14 luglio 2020,
n. 74, che disciplina la c.d. “declassificazione”) prevede una
possibile riclassificazione migliorativa quando i parametri
risultino positivi in due report consecutivi (e quindi dopo due
settimane), con la conseguenza che la Sardegna potrà beneficiare
dell’accertato miglioramento dei suoi dati (se confermati nel
report successivo), con il passaggio alla inferiore zona gialla,
già nella prossima determinazione del Ministero; - tali criteri
risulta siano stati applicati anche nei confronti delle altre
Regioni che hanno ottenuto una riclassificazione migliorativa (pur
avendo nell’ultimo report dati peggiori rispetto alla Sardegna ma
con una classificazione migliore considerate le due settimane di
rilevazione); - solo nei confronti della Regione Lombardia risulta
sia stata effettuata una variazione anticipata perché è stata
dimostrata l’erroneità dei dati che erano stati precedentemente
trasmessi dalla stessa Regione Lombardia e che avevano determinato
la precedente classificazione in zona rossa; Ritenuto che, quanto
al danno prospettato, non sussistono i presupposti per la
concessione di una misura cautelare monocratica tenuto conto che,
nella comparazione degli interessi coinvolti, deve ritenersi
prevalente, come ha sostenuto l’Avvocatura dello Stato, la tutela
del diritto alla salute; Considerato peraltro che il consolidarsi
di dati positivi sulla diffusione epidemiologica, già rilevati
dalla Cabina di Regia nella riunione del 29 gennaio 2021, potrebbe
portare alla decisione di riportare la Regione Sardegna in zona
gialla già nella prossima riunione della Cabina di Regia che
dovrebbe tenersi il prossimo venerdì 5 febbraio; Ritenuto, per
tutti gli esposti motivi, che la domanda di misure cautelari
monocratiche non possa essere accolta.
P.Q.M.
Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche proposta
dalla ricorrente Regione, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a. 2/2/2021
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7/7 Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del
17 febbraio 2021. Il presente decreto sarà eseguito
dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così
deciso il giorno 2 febbraio 2021.
Il Presidente Dante D’Alessio