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8 Ottobre 2020
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Andrea Pubusa
Il Tar nella sua collegialità ha confermato il decreto del
suo Presidente che aveva sospeso l’0rdinanza Solinas dell’11
setemmbre scorso. Le motivazioni sono note “ le disposizioni
dettate per la gestione dell’emergenza nazionale sovranazionale) da
Covid-19 e per l’emanazione dei necessari interventi di tutela
della salute - afferma il Tar - attribuiscono al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) la competenza
primaria all’adozione delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica in atto. Nello stesso decreto legge n. 19 del
2020, le Regioni “in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel
loro territorio o in una parte di esso”, “possono introdurre misure
ulteriormente restrittive” ma solo “nelle more dell’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e con
efficacia limitata fino a tale momento”, nei limiti delle attività
di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di
quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Tale distribuzione di funzioni, tenuto conto del carattere
nazionale (e sovranazionale) della emergenza da Covid 19, secondo
il TAR risulta coerente con le disposizioni di rango costituzionale
che regolano la distribuzione delle competenze fra gli organi dello
Stato e le Regioni ed è ispirato ai principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza nonché del principio pure
costituzionale di leale ollaborazione.
Le regioni possono quindi adottare eventuali misure interinali e di
ulteriore profilassi, giustificate da «specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» per il
territorio regionale, da esercitare per ragioni di urgenza e nelle
more dell’adozione di un nuovo D.P.C.M. Sulla questione tuttavia
incide la discipolina specifica sugli spostamenti fra regioni,
disciplinata espressamente dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
che, il quale stabilisce che «a decorrere dal 3 giugno 2020, gli
spostamenti interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti del governo. Analoga disciplina vale per gli
spostamenti da e per l’estero. E’ solo il D.P.C.M., lo
strumento per eventuali interventi limitativi della circolazione
delle persone sia tra le varie regioni italiane che da e verso
l’estero.
L’ordinanza Solinas dell’11 settembre 2020, nella parte in cui
detta regole riguardanti coloro che intendono fare ingresso nel
territorio regionale, non rientra nella competenza regionale.
Comunque - soggiunge il Tar - non risuta la presenza di
situazioni sopravvenute (dopo l’emanazione dell’ultimo D.P.C.M, in
data 7 settembre 2020) di tale urgenza da dover giustificare un
intervento che risulta limitativo della circolazione delle persone
fra le regioni nonché da e verso l’estero. Di qui - conclude
il Tar - la sospensione dell’ordinanza Solinas in quanto
effettivamente limitativa della circolazione delle persone, tenuto
conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza
di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio
regionale, la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di
un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato
nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero
effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di
tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in
strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione,
prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare”, fino
all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori
diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente.
Il Tar ha così ritenuto non condivisibile la tesi, sostenuta negli
scritti difensivi della Regione, secondo cui le misure in
contestazione non inciderebbero sulla libera circolazione delle
persone prevedendo solo un sistema di verifica e controllo degli
ingressi volto ad accertare la presenza del virus per evitarne la
diffusione.
Fin qui la parte giuridica, poi il Tar entra in un campo molto più
scivoloso quando afferma che l’aggravamento del rischio sanitario,
determinato dall’incremento dei contagi accertati nella regione non
sembra di tale rilevanza da giustificare l’adozione di una misura,
che incide sulla libera circolazione delle persone. E ancora più
problematico l’avventurarsi del Giudice in una previsione:
“l’indicato rilevante incremento dei contagi nella Sardegna
si è verificato in relazione al forte afflusso turistico del mese
di agosto in condizioni che non sono peraltro destinate a ripetersi
con l’imminente termine della stagione estiva”.
Previsione palesemente errata e smentita dai fatti, ma il quesito è
un altro: può il Giudice amministtrativo sindacare il merito, ossia
l’opportunità di un provvedimento dell’amministrazione, salvo che
non ci sia un manifesto errore di fatto o un indiscutibile
travisamento dei fatti? La risposta è negativa. Questo giudizio
spetta all’amministrazione non al giudice. Spetta al presidente
della Regione non a quello del Tar o al Tar stesso.
Ci si chiede che effetto ha la decisione di oggi sulla nuova
ordinanza Solinas del 7 scorso. Nessuna. Per una pronuncia del
Giudice che investa la nuova ordinanza occorre una impugnazione
aggiuntiva di questa, che per ora non è stata promossa dal
Ministero. Quindi la nuova ordinanza Solinas è vigente ed efficace…
fino ad eventuale impugnazione ministeriale e (sicuri?) sospensione
o annullamento del Tar.
References
- ^Francesco capovolge la triade rivoluzionaria: fraternité, egalité, liberté (www.democraziaoggi.it)
- ^Nessun commento (www.democraziaoggi.it)
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