Andrea Pubusa
”Ogni atto del presidente della Regione
finalizzato a contrastare la diffusione del virus nel corso di
questa emergenza sanitaria in Sardegna, è stato adottato
nell’esclusivo intento di garantire la piena tutela della salute
pubblica, dei sardi e dei turisti“. Così il presidente della
Regione, Christian Solinas al Ministro Boccia, dopo l’impugnazione
da parte del governo dell’ordinanza che prevede test per i
passeggeri in entrata nell’Isola. E come dargli torto!? Da quando è
stato eliminato ogni controllo la Sardegna, ch’era sostanzialmente
libera dal covid, oggi ne è invasa, non c’è zona che ne sia esente.
E qui non occorre essere esperti, basta il buon senso per capire
che il “passaporto sanitario” invocato da Solinas prima
dell’estate avrebbe impedito o fortemente contenuto la diffusione
del contagio. Certo, la misura poneva delicate questioni giuridiche
per la limitazione della libertà di circolaxione, ma esse non erano
insuperabili con una leale collaborazione governo/regione. Ed è
proprio l’art. 16 Cost. che Boccia invoca per ottenere
l’annullamento dell’ordinanza Solinas, come ha fatto per quelle di
altri presidenti di regione. Per esempio, contro il Piemonte che ha
imposto l’obbligo di misurare la temperatura a scuola a tutti gli
alunni anziché a casa. Più recente il caso sardo. L’Avvocatura
dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza del
presidente della Regione Christian Solinas. Il mancato rispetto
dell’articolo 16 sulla libera circolazione delle persone è la
ragione fondamentale del ricorso depositato al Tar della
Sardegna.
Ora è probabile che il governo la spunti ancora una volta. L’art.
16 consente le limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno
proprio per ragioni di salute e sicurezza pubblica, ma riserva alla
legge la disciplina, legge statale s’intende (“Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza”), e dunque anche i provvedimenti applicativi, in
mancanza di diversa previsione, devono essere dello Stato. Su
questo aspetto punta il ministro degli Affari regionali con
il ministro della Salute e l’Avvocatura dello Stato. Ovviamente,
nel ricorso depositato al Tar della Sardegna, c’è anche una
richiesta di sospensiva, e dunque presto si saprà se l’ordinanza
passerà indenne il vaglio del Giudice amministrativo o se verrà
immediatamente paralozzata nei suoi effetti.
Dati i precedenti, è quasi certo che il ministro avrà partita
vinta, ma nel merito il problema rimane. E’ corretto lasciare che,
in un’isola fino a poco tempo fa esente da contagi ed ora con
diffusione limitata del virus, si possa entrare liberamente? Non è
ragionevole pretendere un controllo medico preventivo? La
limitazione rientra perfettamente nella previsione dell’art. 16
Cost. e indubbiamente tutela la salute pubblica dei sardi. Rimane
la questione della competenza, su cui l’art. 16 e l’art. 120 Cost.
non lasciano spazi per un intervento regionale che non sia almeno
concordato, in base alla legge statale, col governo. Tuttavia
questo problema, riguardando organi pubblici, non deve trovare
soluzione nelle aule di giustizia, occorrerebbero accordi che
risolvano anche i delicati profili di fattibilità giuridica. Stiamo
parlando dela libertà di circolaione e soggiorno non di noccioline,
è giusto e doveroso essere rigorosi, ma, senza una fattiva e leale
collaborazione fra gli organi interessati, si fa solo propaganda e
danno al bene che invece dovrebbe tutelarsi: il diritto alla
salute, che è l’unico espressamente qualificato dalla Carta come
“fondamentale”. Chiunque la spunti al Tar la salute dei sardi è in
pericolo.
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